Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano
di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole
unità abitative sia su parti comuni di edifici condominiali.
La più conosciuta è quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86
(Testo unico delle imposte sui redditi), che il decreto-legge n. 83/2012 ha
elevato dal 36 al 50% la percentuale di detrazione e da 48mila
a 96.000 euro la spesa massima ammessa al beneficio, il cosiddetto
“Bonus Ristrutturazioni”.
Questi maggiori importi valgono ancora oggi, essendo stati prorogati nel tempo
da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio
2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2024
la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite
massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
La detrazione del 50 per cento spetta per i lavori che rientrano nel seguente elenco:- Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).
Tra i lavori di manutenzione ordinaria rientrano, a titolo di esempio,
gli interventi riportati nell’elenco che segue:
- Installazione
di ascensori e scale di sicurezza;
- Realizzazione
e miglioramento dei servizi igienici;
- Sostituzione
di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di
materiale o tipologia di infisso;
- Rifacimento
di scale e rampe;
- Interventi
finalizzati al risparmio energetico;
- Recinzione
dell’area privata;
- Costruzione
di scale interne.
In altre parole, tra gli interventi rientrano anche quelli
per l’adeguamento delle altezze dei solai e l’apertura di nuove finestre, così
come la realizzazione dei bagni nel caso di ampliamento
rispetto al volume precedente all’intervento.
Possono beneficiare del bonus edilizio i seguenti
soggetti:
- Proprietari
o nudi proprietari;
- Titolari
di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie);
- Locatari
o comodatari;
- Soci
di cooperative divise e indivise;
- Imprenditori
individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o
merce;
soggetti
che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati,
imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali.
Negli
ultimi anni gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione
sono stati semplificati e ridotti: è sufficiente indicare nella dichiarazione
dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i
lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione del
titolo di proprietà e gli altri dati richiesti.
Occorre inoltre tenere traccia dei pagamenti effettuati, ovvero
pagare le fatture dei lavori con il cosiddetto “bonifico parlante” bancario o
postale (anche “on line”), da cui deve risultare:
La causale del versamento (cartello: “bonifico per lavori di
ristrutturazione ai sensi dell’art. 16 bis,
Il codicefiscale del beneficiario della detrazione (chi
paga), Il codice fiscale o la
partita Iva del beneficiario del pagamento (chi
effettua i lavori).
In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le
ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori
di ristrutturazione.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che
fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici
finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.
Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di:
- Domanda di accatastamento, se l’immobile
non è ancora censito;
- Ricevute di pagamento dell’imposta
comunale (IMU), se dovuta;
- Dichiarazione di consenso all’esecuzione
dei lavori del possessore; dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile;
- Abilitazioni amministrative richieste
dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
È chiamata Ecobonus l'agevolazione fiscale che interessa i lavori di riqualificazione energetica. Il provvedimento consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società), cui è possibile accedere quando si eseguono interventi volti ad aumentare il livello di efficienza energetica di edifici esistenti.
Le spese che rispettano i criteri di ammissibilità del bonus sono detratte, nell'arco di dieci anni, con rate annuali di pari importo.
Tale tipologia di incentivi è
stata introdotta con il decreto legge del 04/06/2013 n. 63 ed è contenuta,
nello specifico, nell'articolo 14 del DL n. 63/2013, modificato nel corso degli
anni passando per la Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178).
Nell'art.14
sono inseriti i lavori che possono essere sottoposti a detrazione fiscale, gli
adempimenti richiesti e le norme inerenti ai tetti di spesa.
In ultimo la Legge di Bilancio
2022 ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2024 la scadenza dell'Ecobonus
ordinario, ovvero l'agevolazione che interessa gli interventi di cui all'art.
14, commi 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 63/2013.
la Legge di Bilancio 2022 ha
nuovamente prorogato al 31 dicembre 2024 la scadenza dell'Ecobonus ordinario,
ovvero l'agevolazione che interessa gli interventi di cui all'art. 14, commi 1,
2 e 2-bis del D.L. n. 63/2013.
In questo caso le aliquote corrispondono
generalmente al:
- 50% per lavori inerenti a infissi, schermature
solari, biomassa;
- 65% per le altre categorie di spesa;
- 70%/75% per le spese che interessano parti
comuni condominiali senza apportare la riduzione del rischio sismico.
L'agevolazione è estesa ad ogni
contribuente, che sia residente in Italia e non, inclusi i titolari di reddito
d'impresa che sono in possesso, a qualsiasi titolo, dell'immobile su cui si ha
intenzione di intervenire. Per essere più specifici possono usufruire della
detrazione fiscale:
- Persone fisiche, società di capitali e società
di persone purché siano contribuenti che possiedono reddito d'impresa;
- Persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni;
- Enti privati e pubblici che non svolgono
attività commerciale;
- Istituti autonomi per le case popolari;
- Associazioni tra professionisti;
- Le cooperative di abitazione a proprietà intera,
per lavori di efficientamento che vengono effettuati su immobili delle stesse
cooperative e che sono assegnati in godimento ai propri soci.
- Condomini per gli interventi sulle parti in
comune nel condominio;
- Titolari di un diritto reale sull'immobile;
- Inquilini e, più in generale, coloro che
posseggono l'immobile in comodato d'uso.
Negli
ultimi anni gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione
sono stati semplificati e ridotti: è sufficiente indicare nella dichiarazione
dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i
lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione del
titolo di proprietà e gli altri dati richiesti.
Occorre inoltre tenere traccia dei pagamenti effettuati, ovvero
pagare le fatture dei lavori con il cosiddetto “bonifico parlante” bancario o
postale (anche “on line”), da cui deve risultare:
La causale del versamento (cartello: “bonifico riqualificazione energetica ai sensi dell'articolo 296/2006,il codicefiscale del beneficiario delladetrazione (chi
paga), Il codice fiscale o la
partita Iva del beneficiario del pagamento (chi
effettua i lavori).
In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le
ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori
di riqualificazione.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che
fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici
finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.
- Fattura/e;
- Bonifico;
- L’asseverazione (quando richiesta);
- Documento di riconoscimento;
- Visura Catastale;
- L’attestato di certificazione (o qualificazione)
energetica (quando richiesta);
- La scheda informativa relativa agli interventi
realizzati;
I Nostri Professionisti sapranno seguirti e rispondere a tutte le richieste